Indicata l’abolizione di alcuni adempimenti e l’innalzamento della soglia per l’esecuzione dei rimborsi IVA senza prestazione di garanzia o rilascio del visto di conformità.
Riceviamo e pubblichiamo dalla Confesercenti di Siena
Con l’approvazione definitiva della legge di conversione del DL 193/2016, è prevista l’introduzione di nuovi obblighi in tema di comunicazioni IVA, nonché l’abolizione di alcuni adempimenti e l’innalzamento della soglia (da 15.000,00 a 30.000,00 euro) per l’esecuzione dei rimborsi IVA senza prestazione di garanzia o rilascio del visto di conformità.
NUOVE COMUNICAZIONI IVA
L’art. 4 co. 1-2 del DL 193/2016 convertito introduce:
• la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute, ai sensi del novellato art. 21 del
DL 78/2010;
• la comunicazione trimestrale dei dati contabili delle liquidazioni periodiche, ai sensi dell’art. 21-
bis del DL
78/2010.
Per il primo anno, la
comunicazione relativa ai dati delle fatture dovrà essere effettuata entro:
- il 25.7.2017 (per i dati relativi ai primi due trimestri);
- il 30.11.2017 (per il terzo trimestre);
- il 28.2.2018 (per il quarto trimestre).
La
comunicazione relativa ai dati delle liquidazioni dovrà essere effettuata entro:
- il 31.5.2017 (per il primo trimestre);
- il 18.9.2017 (per il secondo trimestre);
- il 30.11.2017 (per il terzo trimestre);
- il 28.2.2018 (per il quarto trimestre).
ABOLIZIONE DI ADEMPIMENTI
L’introduzione dei nuovi obblighi di comunicazione periodica determina l’abolizione:
• dello “spesometro” annuale (si intende ancora dovuto, però, quello relativo al 2016, da effettuarsi entro il
10.4.2017 o 20.4.2017, a seconda del regime di liquidazione IVA);
• della comunicazione “
black list” (già a decorrere dalla comunicazione relativa al 2016);
• della presentazione dei modelli INTRA per gli acquisti di beni e servizi, a decorrere dall’1.1.2017;
• della comunicazione dei contratti stipulati dalle società di
leasing e noleggio
ex art. 7 co. 12 del DPR
605/73, a decorrere dall’1.1.2017;
• della comunicazione delle autofatture ricevute da operatori economici di San Marino (adempimento su
base mensile, abolito per le annotazioni effettuate dall’1.1.2017).
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
Con l’art. 4 co. 4 del DL 193/2016 convertito, il periodo per la presentazione della dichiarazione IVA è fissato:
• nel mese di febbraio, per la dichiarazione relativa al
2016 (da presentarsi, quindi,
entro il 28.2.2017);
• tra il 1° febbraio e il
30 aprile, per le dichiarazioni relative agli anni successivi
a decorrere dall’anno di imposta 2017.
NUOVE SCADENZE FISCALI 2017: Addio al tax day – PROROGA STRUTTURALE SCADENZA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO: DAL 16 AL 30 GIUGNO
Attualmente la scadenza per i versamenti delle imposte (Irpef, Ires, Irap) risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico è fissata al 16 giugno di ogni anno. Entro questa data – fino a quest’anno – occorreva versare il saldo per il periodo d’imposta precedente ed il primo acconto per il periodo d’imposta in corso.
Con le nuove regole la scadenza per i versamenti delle imposte – saldo e primo acconto per i Irpef, Ires, Irap risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico (in precedenza fissata al 16 giugno) viene prorogata strutturalmente al
30 giugno. La nuova disposizione vale sia per le persone fisiche e le società di persone (in relazione all’Irpef) sia alle società di capitali che hanno l’esercizio coincidente con il periodo d’imposta e che quindi devono versare il dovuto entro il sesto mese successivo alla scadenza del periodo medesimo (Il versamento della 1° rata IMU/TASI rimane invariato al 16 giugno).
Proroga strutturale scadenza consegna cartacea della certificazione unica: dal 28 febbraio al 31 Marzo (l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate rimane invariato al 7 Marzo).
Fonti
Ufficio Stampa – Confesercenti Siena del 15/12/2016
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