Piancastagnaio. Consiglio Comunale con abolizione della TASI Domani alle 18:00 si terrà il Consiglio Comunale di Piancastagnaio, il quarto da quando si è costituito dopo le ultime elezioni con a Sindaco Luigi Vagaggini della lista civica “E’ l’Ora di Piano”. Questi i punti all’ordine del giorno che vedranno impegnate maggioranza ed opposizione, di cui riportiamo anche l’originale (clic per allargare l’immagine)
- Approvazione verbali sedute precedenti
- Comunicazioni del Sindaco
- Verifica equilibri di bilancio ex art. 193 D.Lgs. 267/2000
- Variazioni di bilancio e storno di fondi
- Aliquote e detrazioni della componente TASI (tributo servizi indivisibili) anno 2014 Azzeramento TASI sull’abitazione principale
- Convenzione con 6Toscana spa per il servizio di riscossione TARI. Approvazione
- TA.S.I.: Tassa sui Servizi Indivisi
- nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale. La grande novità della TASI è che il soggetto passivo non è solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ma anche l’affittuario. La legge infatti stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante però verserà solo una parte del totale compresa fra il 10% ed il 30% secondo quanto stabilito dal Comune nel regolamento della TASI.
- TA.RI.: TAssa RIfiuti
- nuova imposta comunale istituita con la legge di stabilità 2014. Essa in pratica prende il posto della vecchia Tares. Il presupposto della Tari e’ il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi la nuova tassa sui rifiuti prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rappoto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.