Con la Legge di conversione del DL 193, nuovi obblighi in materia di IVA

Indicata l’abolizione di alcuni adempimenti e l’innalzamento della soglia per l’esecuzione dei rimborsi IVA senza prestazione di garanzia o rilascio del visto di conformità. Riceviamo e pubblichiamo dalla Confesercenti di Siena


Con l’approvazione definitiva della legge di conversione del DL 193/2016, è prevista l’introduzione di nuovi obblighi in tema di comunicazioni IVA, nonché l’abolizione di alcuni adempimenti e l’innalzamento della soglia (da 15.000,00 a 30.000,00 euro) per l’esecuzione dei rimborsi IVA senza prestazione di garanzia o rilascio del visto di conformità. NUOVE COMUNICAZIONI IVA L’art. 4 co. 1-2 del DL 193/2016 convertito introduce: • la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute, ai sensi del novellato art. 21 del DL 78/2010; • la comunicazione trimestrale dei dati contabili delle liquidazioni periodiche, ai sensi dell’art. 21-bis del DL 78/2010. Per il primo anno, la comunicazione relativa ai dati delle fatture dovrà essere effettuata entro:
  • il 25.7.2017 (per i dati relativi ai primi due trimestri);
  • il 30.11.2017 (per il terzo trimestre);
  • il 28.2.2018 (per il quarto trimestre).
La comunicazione relativa ai dati delle liquidazioni dovrà essere effettuata entro:
  • il 31.5.2017 (per il primo trimestre);
  • il 18.9.2017 (per il secondo trimestre);
  • il 30.11.2017 (per il terzo trimestre);
  • il 28.2.2018 (per il quarto trimestre).
ABOLIZIONE DI ADEMPIMENTI L’introduzione dei nuovi obblighi di comunicazione periodica determina l’abolizione: • dello “spesometro” annuale (si intende ancora dovuto, però, quello relativo al 2016, da effettuarsi entro il 10.4.2017 o 20.4.2017, a seconda del regime di liquidazione IVA); • della comunicazione “black list” (già a decorrere dalla comunicazione relativa al 2016); • della presentazione dei modelli INTRA per gli acquisti di beni e servizi, a decorrere dall’1.1.2017; • della comunicazione dei contratti stipulati dalle società di leasing e noleggio ex art. 7 co. 12 del DPR 605/73, a decorrere dall’1.1.2017; • della comunicazione delle autofatture ricevute da operatori economici di San Marino (adempimento su base mensile, abolito per le annotazioni effettuate dall’1.1.2017). DICHIARAZIONE ANNUALE IVA Con l’art. 4 co. 4 del DL 193/2016 convertito, il periodo per la presentazione della dichiarazione IVA è fissato: • nel mese di febbraio, per la dichiarazione relativa al 2016 (da presentarsi, quindi, entro il 28.2.2017); • tra il 1° febbraio e il 30 aprile, per le dichiarazioni relative agli anni successivi a decorrere dall’anno di imposta 2017. NUOVE SCADENZE FISCALI 2017:  Addio al tax day – PROROGA STRUTTURALE SCADENZA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO: DAL 16 AL 30 GIUGNO Attualmente la scadenza per i versamenti delle imposte (Irpef, Ires, Irap) risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico è fissata al 16 giugno di ogni anno. Entro questa data – fino a quest’anno – occorreva versare il saldo per il periodo d’imposta precedente ed il primo acconto per il periodo d’imposta in corso. Con le nuove regole la scadenza per i versamenti delle imposte  –  saldo e primo acconto per i Irpef, Ires, Irap  risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico (in precedenza fissata al 16 giugno) viene prorogata strutturalmente al 30 giugno. La nuova disposizione vale sia per le persone fisiche e le società di persone (in relazione all’Irpef) sia alle società di capitali che hanno l’esercizio coincidente con il periodo d’imposta e che quindi devono versare il dovuto entro il sesto mese successivo alla scadenza del periodo medesimo (Il versamento della 1° rata IMU/TASI rimane invariato al 16 giugno). Proroga strutturale scadenza consegna cartacea della certificazione unica: dal 28 febbraio al 31 Marzo (l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate rimane invariato al 7 Marzo).
Fonti confesercenti_sienaUfficio Stampa – Confesercenti Siena del 15/12/2016  ]]>

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