Amiatanews (Marco Conti): Piancastagnaio 02/04/2020
Ci si potrà recare a giorni alterne nelle attività commerciali previste dal DCPM del 26 Marzo in base alla lettera iniziale del cognome e una sola persona per nucleo familiare. Escluse dal provvedimento le farmacie
Al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Sindaco di Piancastagnaio, Luigi Vagaggini (nella foto), ha emanato una nuova ordinanza (n° 44 del 01/04/2020) dove sono indicate per i residenti, i domiciliati e i dimoranti nel territorio comunale, le nuove regole per poter recarsi a fare acquisti presso gli esercizi commerciali previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DCPM) del 11 Marzo 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (leggi qui il testo dell’Allegato 1).
Nell’Ordinanza, che sarà efficace a partire da lunedì 6 aprile 2020 e fino al 15 aprile compresi (clic qui per il download) viene disposto che
PER I RESIDENTI, DOMICILIATI E I SOGGETTI COMUNQUE DIMORANTI NEL TERRITORIO COMUNLE DI PIANCASTAGNAIO:
- è consentito lo spostamento per l’accesso agli esercizi commerciali di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020:
• nei giorni pari del mese, ai cittadini il cui cognome ha come iniziale una lettera compresa fra la A e la L;
• nei giorni dispari del mese, ai cittadini il cui cognome ha come iniziale una lettera compresa fra la M e la Z; - gli spostamenti di cui al punto precedente sono consentiti ad una sola persona per nucleo famigliare e/o convivente nella misura di un unico spostamento ogni due giorni;
- ai nuclei di cui al punto precedente sono equiparati i soggetti che sono residenti, domiciliati e/o dimoranti singolarmente;
- non sono soggetti alle disposizioni di cui ai punti precedenti gli accessi alle farmacie, gli altri spostamenti connotati da assoluta urgenza, nonché gli spostamenti per ragioni di lavoro e per motivi di salute, ai sensi e con le modalità di cui al DPCM 22 marzo 2020;
- gli interessati, in sede di controllo, saranno tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, che nessun altro membro del nucleo famigliare si è spostato, nei due giorni di riferimento, per le medesime finalità.
La violazione è punita con la sanzione pecuniaria di euro 150,00, ai sensi dell’art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000, fatte salve ulteriori previsioni e sanzioni di legge.
La presente ordinanza sarà efficace a partire da lunedì 6 aprile 2020 e fino al 15 aprile compresi