Piancastagnaio. Welfare: contributo a famiglie con figli minori disabili

Presso il Palazzo Comunale, è attivo lo sportello al pubblico “Funzione Sociale – Servizio di Prima Infanzia” dove ricevere informazioni e fare domanda. In data 28 dicembre 2015 è stata approvata la legge regionale n. 82 che, all’articolo n. 5, istituisce per il triennio 2016 – 2018 un contributo finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori disabili gravi. Presso il Comune di Piancastagnaio, è disponibile l’apposito sportello al pubblico “Funzione Sociale – Servizio di Prima Infanzia” dov’è possibile ricevere informazioni relativamente a una serie di opportunità legate alla complessa quanto mai importante materia del welfare, ovvero quella serie di iniziative pubbliche garantire la sicurezza e il benessere dei cittadin, messe a disposizione dai Comuni, dalle Unioni dei Comuni, dalla Regione e dallo Stato italiano, così come previsto dalle varie normative e regolamenti. Lo sportello, che si trova al piano rialzato del Palazzo Comunale, il cui Responsabile è il Dr. Pietro Basta, ha come punto di riferimento al pubblico il Coordinatore Amministrativo, Maria Cristina Niccolini, presente durante la settimana dal Lunedì al Venerdì (ore 9.00 – 13.00)  con presenza pomeridiana anche nei giorni di Martedì e Giovedì (15.00 – 17.00) – Telefono: 0577 786024 – mc.niccolini@comune.piancastagnaio.si.it Tra i ruoli dell’Istruttore Amministrativo Niccolini, quello di aiutare i cittadini nell’iter burocratico relativo ad avvisi welfare comunali e quello di dare comunque informazioni allo sportello, quando l’istruttoria non è di competenza dell’Amministrazione Comunale. Piancastagnaio_Sportello_Comunale_Funzione_Sociale_Servizio_Prima_Infanzia_IMG_20180123_01 Tra gli avvisi e le opportunità in essere, quello relativo al Contributo a famiglie con figli minori disabili (riferimento Art 3 comma 3 della Legge 104/1992 e Art 5 Legge Regionale 82/2015) Vediamo un estratto e i punti essenziali dell’avviso, invitando gli interessati a rivolgersi per gli approfondimenti e la presa in esame completa della normativa, negli orari indicati allo sportello “Funzione Sociale – Servizio di Prima Infanzia” del Comune


In data 28 dicembre 2015 è stata approvata la legge regionale n. 82 che, all’articolo n. 5, istituisce per il triennio 2016 – 2018 un contributo finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori disabili gravi. Le modalità di presentazione della domanda e i requisiti sono i seguenti:
  • il contributo è annuale per il triennio 2016 – 2018 ed è pari ad euro 700,00 per ogni minore disabile in presenza di un’accertata condizione di handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
  • ai fini dell’erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell’anno di riferimento del contributo;
  • le istanze devono essere presentate, al proprio Comune di residenza, entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo;
  • l’istanza può essere presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la patria potestà, indipendentemente dal carico fiscale, purché il genitore faccia parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;
  • sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno ventiquattro mesi, in strutture non occupate abusivamente, a partire dalla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento del contributo;
  • il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00;
  • il genitore che presenta la domanda non deve avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale.
Il contributo annuale di cui sopra è concesso dal Comune di residenza del richiedente a seguito di specifica istanza che va presentata a partire dal 1 gennaio ed entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo stesso.
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