Piancastagnaio. Welfare: l'assegno di maternità per le donne prive di tutela previdenziale

Presso il Palazzo Comunale, è attivo lo sportello al pubblico “Funzione Sociale – Servizio di Prima Infanzia” dove ricevere informazioni e fare domanda Presso il Comune di Piancastagnaio, è disponibile l’apposito sportello al pubblico “Funzione Sociale – Servizio di Prima Infanzia” dov’è possibile ricevere informazioni relativamente a una serie di opportunità legate alla complessa quanto mai importante materia del welfare, ovvero quella serie di iniziative pubbliche garantire la sicurezza e il benessere dei cittadin, messe a disposizione dai Comuni, dalle Unioni dei Comuni, dalla Regione e dallo Stato italiano, così come previsto dalle varie normative e regolamenti. Lo sportello, che si trova al piano rialzato del Palazzo Comunale, il cui Responsabile è il Dr. Pietro Basta, ha come punto di riferimento al pubblico il Coordinatore Amministrativo, Maria Cristina Niccolini, presente durante la settimana dal Lunedì al Venerdì (ore 9.00 – 13.00)  con presenza pomeridiana anche nei giorni di Martedì e Giovedì (15.00 – 17.00) – Telefono: 0577 786024 – mc.niccolini@comune.piancastagnaio.si.it Tra i ruoli dell’Istruttore Amministrativo Niccolini, quello di aiutare i cittadini nell’iter burocratico relativo ad avvisi welfare comunali e quello di dare comunque informazioni allo sportello, quando l’istruttoria non è di competenza dell’Amministrazione Comunale. Piancastagnaio_Sportello_Comunale_Funzione_Sociale_Servizio_Prima_Infanzia_IMG_20180123_01 Tra gli avvisi e le opportunità in essere, quello relativo a l’Assegno di maternita’ 2018 per le donne prive di tutela previdenziale Vediamo i punti essenziali dell’avviso, invitando gli interessati a rivolgersi per gli approfondimenti e la presa in esame completa della normativa, negli orari indicati allo sportello “Funzione Sociale – Servizio di Prima Infanzia” del Comune


L’assegno è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale). Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA

Possono presentare la domanda le madri:
  • cittadine italiane
  • cittadine comunitarie
  • cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno
La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo. Nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:
  • in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
  • in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
  • in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padresempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo
  • in caso di separazione legale tra i coniugi
  • nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983
  • in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori
In tutti questi casi l’assegno spetta sempre a condizione che il richiedente sia cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso della carta di soggiorno e residente in Italia.

REQUISITI REDDITUALI

Per ottenere l’assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria). Il nucleo familiare da considerare ai fini dell’ISE è composto:
  • dal richiedente e dagli altri soggetti facenti parte della famiglia anagrafica incluso il figlio per il quale si richiede il beneficio;
  • dai soggetti non iscritti nella scheda anagrafica del richiedente ma considerati a carico di qualcuna delle persone di cui alla lett. a) ai fini del pagamento dell’IRPEF;
Ai fini dell’ISE deve essere dichiarato anche il coniuge non legalmente separato (ossia separato “di fatto”), anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente.

CONCESSIONE E MISURA DELL’ASSEGNO

L’assegno viene concesso con provvedimento del Comune (salvi i casi in cui, a seguito di specifici accordi, anche la potestà concessiva viene esercitata dall’Istituto Previdenziale) ed è pagato dall’INPS, in un’unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune. L’importo dell’assegno è determinato con riferimento alla misura mensile vigente alla data del parto o dell’ingresso in famiglia del minore. In particolare: – per gli eventi verificatisi nell’anno 2005 l’importo mensile dell’assegno è pari 283,92 euro per un totale importo pari a 1.419,59 euro;

CUMULO DEI BENEFICI

L’assegno di maternità del Comune non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è in genere cumulabile con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali. E’ cumulabile con l’assegno c.d. “per il secondo figlio”, di importo pari a 1.000 euro, previsto dall’art. 21 del D.L. 269/2003 convertito con L.326/2003. E’ cumulabile l’importo relativo alla quota differenziale dell’assegno del Comune nel caso in cui, per il medesimo evento, la richiedente percepisca importi inferiori relativi a trattamenti economici di maternità da parte dell’INPS o di altri enti previdenziali ovvero dei datori di lavoro. L’assegno del Comune non può essere riconosciuto se è stato concesso dall’INPS l’assegno di maternità dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (già art. 49, comma 8, della legge n. 488/99).

Ulteriori approfondimenti anche su: https://servizi2.inps.it/servizi/PrestazioniSocialiNET/Views/Generali.aspx#top

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