Presso il Palazzo Comunale, è attivo lo sportello al pubblico “Funzione Sociale – Servizio di Prima Infanzia” dove ricevere informazioni e fare domanda Presso il Comune di Piancastagnaio, è disponibile l’apposito sportello al pubblico “Funzione Sociale – Servizio di Prima Infanzia” dov’è possibile ricevere informazioni relativamente a una serie di opportunità legate alla complessa quanto mai importante materia del welfare, ovvero quella serie di iniziative pubbliche garantire la sicurezza e il benessere dei cittadin, messe a disposizione dai Comuni, dalle Unioni dei Comuni, dalla Regione e dallo Stato italiano, così come previsto dalle varie normative e regolamenti. Lo sportello, che si trova al piano rialzato del Palazzo Comunale, il cui Responsabile è il Dr. Pietro Basta, ha come punto di riferimento al pubblico il Coordinatore Amministrativo, Maria Cristina Niccolini, presente durante la settimana dal Lunedì al Venerdì (ore 9.00 – 13.00) con presenza pomeridiana anche nei giorni di Martedì e Giovedì (15.00 – 17.00) – Telefono: 0577 786024 – mc.niccolini@comune.piancastagnaio.si.it Tra i ruoli dell’Istruttore Amministrativo Niccolini, quello di aiutare i cittadini nell’iter burocratico relativo ad avvisi welfare comunali e quello di dare comunque informazioni allo sportello, quando l’istruttoria non è di competenza dell’Amministrazione Comunale. Tra gli avvisi e le opportunità in essere, quello relativo a l’Assegno di maternita’ 2018 per le donne prive di tutela previdenziale Vediamo i punti essenziali dell’avviso, invitando gli interessati a rivolgersi per gli approfondimenti e la presa in esame completa della normativa, negli orari indicati allo sportello “Funzione Sociale – Servizio di Prima Infanzia” del Comune
L’assegno è stato istituito dall’art.66 della legge n.448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D.Lgs.151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale). Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.
CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA
Possono presentare la domanda le madri:- cittadine italiane
- cittadine comunitarie
- cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno (non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno
- in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
- in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
- in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padresempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
- in caso di separazione legale tra i coniugi
- nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983
- in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori
REQUISITI REDDITUALI
Per ottenere l’assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria). Il nucleo familiare da considerare ai fini dell’ISE è composto:- dal richiedente e dagli altri soggetti facenti parte della famiglia anagrafica incluso il figlio per il quale si richiede il beneficio;
- dai soggetti non iscritti nella scheda anagrafica del richiedente ma considerati a carico di qualcuna delle persone di cui alla lett. a) ai fini del pagamento dell’IRPEF;