Piancastagnaio. Welfare: l'assegno per nucleo familiare numeroso 2018

Presso il Palazzo Comunale, è attivo lo sportello al pubblico “Funzione Sociale – Servizio di Prima Infanzia” dove ricevere informazioni e fare domanda. L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° Gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglia che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati. Presso il Comune di Piancastagnaio, è disponibile l’apposito sportello al pubblico “Funzione Sociale – Servizio di Prima Infanzia” dov’è possibile ricevere informazioni relativamente a una serie di opportunità legate alla complessa quanto mai importante materia del welfare, ovvero quella serie di iniziative pubbliche garantire la sicurezza e il benessere dei cittadin, messe a disposizione dai Comuni, dalle Unioni dei Comuni, dalla Regione e dallo Stato italiano, così come previsto dalle varie normative e regolamenti. Lo sportello, che si trova al piano rialzato del Palazzo Comunale, il cui Responsabile è il Dr. Pietro Basta, ha come punto di riferimento al pubblico il Coordinatore Amministrativo, Maria Cristina Niccolini, presente durante la settimana dal Lunedì al Venerdì (ore 9.00 – 13.00)  con presenza pomeridiana anche nei giorni di Martedì e Giovedì (15.00 – 17.00) – Telefono: 0577 786024 – mc.niccolini@comune.piancastagnaio.si.it Tra i ruoli dell’Istruttore Amministrativo Niccolini, quello di aiutare i cittadini nell’iter burocratico relativo ad avvisi welfare comunali e quello di dare comunque informazioni allo sportello, quando l’istruttoria non è di competenza dell’Amministrazione Comunale. Piancastagnaio_Sportello_Comunale_Funzione_Sociale_Servizio_Prima_Infanzia_IMG_20180123_01 Tra gli avvisi e le opportunità in essere, quello relativo a l’Assegno Nucleo Familiare numeroso con almeno tre figli minori per il 2018 Vediamo i punti essenziali dell’avviso, invitando gli interessati a rivolgersi per gli approfondimenti e la presa in esame completa della normativa, negli orari indicati allo sportello “Funzione Sociale – Servizio di Prima Infanzia” del Comune


L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° Gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglia che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

REQUISITI

  • Essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/00);
  • Nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoriale. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184 del 1983;
  • Risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole per l’assegno. Per l’anno 2005 l’Indicatore della Situazione Economica è pari a euro 21.309,43 annui per nuclei familiari con 5 componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbono applicarsi le maggiorazioni, tale somma è riparametrata secondo i criteri fissati dall’allegato A del decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001.

IL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell’ISE è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF. Pertanto, dovranno essere dichiarati:
  • tutti coloro che sono iscritti nella scheda anagrafica del richiedente compresi i tre minori;
  • le eventuali altre persone che non sono presenti nella scheda anagrafica del genitore richiedente, ma che sono a carico di qualcuna delle persone di cui al 1° punto ) ai fini del pagamento dell’Irpef;
  • il coniuge non legalmente separato, ossia separato “di fatto”, anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente.
  • Costituiscono eccezione a tale regola (e quindi i coniugi separati “di fatto” non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente) le seguenti situazioni:
  • quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell’Autorità Giudiziaria;
  • quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli;
  • quando sussiste abbandono del coniuge;
  • quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.

CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE

Nel calcolo della situazione economica del nucleo familiare i redditi ed i patrimoni che devono essere dichiarati sono quelli di tutti coloro che compongono il nucleo familiare al momento in cui si presenta la domanda.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesto l’assegno. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO

Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui risulta l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’Indicatore della Situazione Economica o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore.

MISURA DELL’ASSEGNO

L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:
  • sino ad un importo massimo di euro 118,38 mensili;
  • per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori, secondo quanto indicato al punto precedente;
  • fino ad un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità.
Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.

VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE AVVENUTE DOPO LA RICHIESTA

Se nel corso dell’anno per il quale il richiedente domanda gli assegni intervengono variazioni della situazione familiare, dopo che egli ha presentato la domanda e la dichiarazione relativa, valgono le seguenti regole:
  • non hanno alcun effetto le variazioni dei redditi e dei patrimoni posseduti avvenute, dopo la presentazione della domanda, nel corso dell’anno solare per il quale sono stati richiesti gli assegni. Non hanno effetti anche le variazioni dei componenti della famiglia diversi dal genitore richiedente e dai tre minori. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in una eventuale successiva domanda;
  • se invece varia la composizione del nucleo familiare che dà diritto all’assegno, ossia se nel nucleo viene meno la presenza di almeno uno dei tre minori, perché, ad esempio, il minore non fa più parte della famiglia anagrafica del richiedente o è diventato maggiorenne, la concessione degli assegni è limitata al numero di mesi durante i quali nel nucleo sono stati presenti i tre figli minori.
Se il richiedente sposta la propria residenza anagrafica presso un altro Comune: prima del provvedimento di concessione dell’assegno: il Comune trasmette i relativi atti al Comune di nuova residenza per i provvedimenti conseguenti; dopo il provvedimento di concessione dell’assegno: il pagamento ha luogo ed il Comune che ha concesso il beneficio è comunque competente per i controlli e per i provvedimenti di revoca, anche se l’interessato ha mutato residenza.

PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI

Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all’INPS i dati necessari per il pagamento. L’INPS paga gli assegni (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se il richiedente ha indicato questa modalità) con cadenza semestrale posticipata: pertanto, saranno erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso.

CUMULO DEI BENEFICI

L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall’INPS.
Ulteriori approfondimenti anche su: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=45085]]>

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